Lotteria Degli Scontrini: 1° gennaio 2021

Lotteria Degli Scontrini: 1° gennaio 2021

10 dicembre 2020

Chi utilizza i registratori telematici deve verificare l’aggiornamento del softwareNell’ambito della lotteria degli scontrini, il cui avvio è previsto il 1° gennaio 2021, saranno attribuiti premi non soltanto a favore dei consumatori, ma anche a favore degli esercenti che documentano l’operazione vincente.

È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida informativa pubblicata ieri.
In termini pratici, il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente.L’Agenzia conferma anche l’entità dei premi messi in palio e la periodicità delle estrazioni. Nello specifico, per gli esercenti sono previsti:

- 15 premi settimanali di 5.000 euro;
- 10 premi mensili di 20.000 euro;
- un premio annuale di un milione di euro.

Peraltro, già in questa fase, l’Agenzia sembra tenere conto delle novità prospettate dal Ddl. di bilancio 2021, secondo cui la partecipazione alla lotteria sarà riservata ai soli acquisti “cashless” . Infatti, anche se sul portale della lotteria si fa ancora riferimento alla disciplina attualmente vigente e si distingue tra estrazioni ordinarie ed estrazioni “zerocontanti”, nella Guida di ieri si specifica che il nuovo concorso a premi gratuito è “collegato agli acquisti effettuati con modalità cashless” (mediante carte di credito, bancomat, ma anche Satispay, ecc.).
Sotto tale profilo, la disciplina della lotteria degli scontrini risulta allineata a quella del c.d. “cashback”. Occorre tuttavia sottolineare che i due programmi prevedono modalità e condizioni di partecipazione distinte, per cui l’iscrizione al cashback non comporta in automatico la partecipazione alla lotteria degli scontrini, e viceversa.

Nella Guida di ieri, inoltre, vengono fornite indicazioni in merito alle procedure che gli esercenti dovranno porre in essere per dare attuazione alla lotteria. Infatti, quando un privato consumatore (persona fisica maggiorenne e residente in Italia) effettua un acquisto di beni o servizi presso un esercente tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e comunica il codice lotteria generato sull’apposito portale, affinché l’operazione partecipi alle estrazioni l’esercente deve memorizzare i relativi dati, compreso il codice lotteria. Tali dati saranno poi inviati dal registratore telematico o dalla procedura web al sistema lotteria gestito dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate.Soltanto i corrispettivi inviati validamente al sistema lotteria potranno partecipare alle estrazioni in rapporto al periodo di riferimento (settimanale, mensile, annuale). Per ogni euro speso verrà generato un biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ciascuno corrispettivo.

Codice lotteria nel documento commerciale

In vista dell’assolvimento di tali nuovi obblighi, dunque, l’Agenzia invita gli esercenti che utilizzano i registratori telematici a:

- verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato il registratore che il relativo software sia aggiornato per memorizzare e trasmettere i dati della lotteria (i registratori devono essere configurati entro il 31 dicembre 2020; cfr. provv. n. 739122/2019);
- collegare il registratore con il sistema di pagamento elettronico (POS o altri sistemi omologati);
- dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente senza incorrere in eventuali errori.
Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web dell’Agenzia delle Entrate dovranno inserire manualmente il codice lotteria in fase di compilazione del documento commerciale, utilizzando l’apposito campo messo a disposizione.

Il codice lotteria deve essere inserito prima dell’emissione del documento commerciale, ossia al momento della rilevazione dell’operazione sul registratore o sulla procedura web. Infatti, il documento emesso dall’esercente deve riportare sia il codice lotteria, sia l’evidenza dell’importo pagato mediante mezzi elettronici. Si ricorda, al riguardo, che nel caso in cui l’esercente rifiuti di acquisire il codice, il consumatore potrà inviare apposita segnalazione sul portale della lotteria.

Per i consumatori: si deve generare il codice (da portare sempre dietro) per partecipare alla lotteria su

https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria

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